DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO

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A.Sc. 2002 – 2003

 

 

Prot. n°1491/A35-626     del  14.05.2003

 

Circ. n. 118    

- AL R.P.S. Ing. MAURO MASSARI

 

- AL R.L.S. Ins. RACONI CINZIA

 

- AL PERSONALE DESIGNATO

 

                                                                                                                                             - A TUTTO IL PERSONALE

 

 

OGGETTO: informazioni relative all’ attuazione  del D.to L.vo 626/94

 

 

Per opportuna informazione e conoscenza si trasmette il testo di una sentenza emessa dal Tribunale di Milano  (sentenza n. 11846/02).

 

S’invita tutto il personale del Circolo ad un’attenta e continua vigilanza sulle condizioni di sicurezza, segnalando tempestivamente in direzione ogni possibile situazione di rischio o di pericolo, adottando nel contempo “ogni misura idonea e di non facile rimozione” per impedire il verificarsi di infortuni.

 

Telefono diretto del D.S. 3395467753

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                           (Dott. Ing. Ivano Tommassoni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IL TRIBUNALE CONDANNA IL DIRIGENTE PER MANCATA MANUTENZIONE

 

Il Preside è responsabile di chiunque sia in servizio.

Il dirigente scolastico assume, sia al formalmente che di di fatto, una posizione di garanzia nei confronti di tutti gli utenti della scuola, ivi compresi coloro che vi svolgono l'attività lavorativa alle dipendenze della istituzione scolastica, o,eventualmente, alle dipendenze di altri. Ciò implica che il dirigente deve  adottare ogni misura necessaria ad evitare che si verifichino infortuni di qualsiasi sorta nella scuola.

Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale di Milano, nella persona del di giudice unico (sentenza n. 11846/02) ha affermato la responsabilità penale di una direttrice didattica (in relazione all'infortunio subito da un operatore dei servizi ausiliari) e, concesse le attenuanti generiche (da considerarsi equivalenti alle aggravanti contestate), l'ha condannata alla pena di giorni trenta di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

La pena detentiva è stata sostituita con la multa di 1.140 Euro.

Il giudice ha invece assolto con formula piena (per non aver commesso il fatto contestatogli) il direttore del settore manutenzione della direzione centrale tecnica del Comune di Milano.

La sentenza, in relazione alle motivazioni e alle affermazioni circa gli obblighi particolari incombenti sul dirigente scolastico, è stata impugnata dall'Avvocatura dello Stato, che aveva curato, già nella fase di primo grado di giudizio, la difesa della dirigente scolastica.

 

Il fatto

Un dipendente comunale in servizio presso una scuola materna statale di Milano mentre stava svolgendo generiche mansioni di pulizia venne incaricato (il 14.12.1999) da alcune maestre di portare all’interno dei locali scolastici un vaso custodito all'esterno dell'edificio, per collocarvi l'albero di Natale. Per raggiungere il luogo in cui il vaso era depositato, era necessario uscire dalla porta della cucina e percorrere un corridoio esterno che costeggiava il muro perimetrale della scuola, separato dal giardino da una ringhiera alta circa un metro e mezzo, accessibile tramite un cancello posto in corrispondenza della porta della cucina. Sul pavimento del corridoio erano inserite alcune grate, necessarie per l'aerazione dei locali sotterranei, nei quali era sistemata la centrale termica. Una delle grate era in stato di degrado, tanto che il dipendente ausiliario, passandovi sopra con il vaso, precipitò per alcuni metri nei locali sottostanti, riportando lesioni varie, guarite dopo circa sei mesi e mezzo. I testimoni sentiti dal giudice durante il dibattito processuale, confermarono tutti lo stato di grave degrado dei sostegni della grata. Il giudice ha considerato provati i fatti e, di conseguenza, provato che le lesioni riportate dal dipendente nelle descritte circostanze di luogo e di tempo fossero ricollegabili casualmente allo stato di degrado in cui versava la grata. Tale situazione di pericolo, secondo il giudice, era perfettamente conosciuta dalla dirigente della scuola, che, infatti, aveva chiesto più volte al settore manutenzione del Comune, per il tramite del Consiglio di zona

(all'epoca intermediario delle richieste di tal genere), l'intervento urgente di un addetto per la sistemazione, segnalando la pericolosità della situazione anche per i bambini. Tale segnalazione era pervenuta al settore manutenzione del Comune: la ditta che aveva in appalto la manutenzione dello stabile fece fare un sopralluogo a un suo incaricato, che accertava lo stato di pericolo e constatava che l'area dove era sita la grata pericolante era stata circondata da bidoni di spazzatura e delimitata da un nastro bianco e rosso.

 

Le motivazioni della sentenza

Non poteva essere invocata a difesa della dirigente la disposizione di cui all'articolo 4, comma 12

Del D.Lvo 626/94  “Gli obblighi relativi agli interventi strutturali  e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni e a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme e convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti e dei funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico».

La segnalazione della situazione di pericolo e dell'urgenza dell'intervento manutentivo non esclude e non esime il dirigente (per la sua qualità di datore di lavoro equiparato) dal porre in essere le opportune cautele. Nel caso specifico, la dirigente non solo aveva segnalato lo stato della grata e richiesto l'intervento manutentivo urgente, ma aveva predisposto le misure di sicurezza immediate, isolando il punto con i bidoni e delimitando la zona pericolosa con nastro bianco e rosso (le comuni misure che vengono adottate nelle strade in caso di situazioni di pericolo per richiamare l'attenzione dei passanti e sollecitarne la dovuta cautela). Agli alunni veniva interdetto, grazie all'opera dei bidelli, di avvicinarsi, nonostante che, in sede di sopralluogo tecnico (da parte della ditta addetta alla manutenzione degli edifici scolastici), non fosse stata ravvisata una situazione di emergenza, che postulasse un intervento immediato.

Il giudice ha ritenuto che «l'accertata recinzione della grata con alcuni contenitori della spazzatura e con nastro bianco e rosso non rappresentasse una misura idonea, in quanto misura di facile rimozione». La dirigente avrebbe dovuto adottare misure inamovibili, che impedissero in ogni caso e a chiunque l'accesso alla zona pericolosa, apponendo lucchetti sia alla porta della cucina che al cancello della recinzione, ovvero sbarramenti da fissare con catene alla ringhiera esistente.