DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO
Codice M.P.I. – RNEE018005
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Romagna RN
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A.Sc. 2002 – 2003
Prot.
n°1491/A35-626 del 14.05.2003
Circ.
n. 118
- AL R.P.S. Ing. MAURO MASSARI
- AL R.L.S. Ins. RACONI CINZIA
- AL PERSONALE DESIGNATO
-
A TUTTO IL PERSONALE
OGGETTO:
informazioni relative all’ attuazione
del D.to L.vo 626/94
Per opportuna informazione e conoscenza si trasmette il testo di una sentenza emessa dal Tribunale di Milano (sentenza n. 11846/02).
S’invita tutto il personale del Circolo ad un’attenta e continua vigilanza sulle condizioni di sicurezza, segnalando tempestivamente in direzione ogni possibile situazione di rischio o di pericolo, adottando nel contempo “ogni misura idonea e di non facile rimozione” per impedire il verificarsi di infortuni.
Telefono diretto del D.S. 3395467753
IL
DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Ing. Ivano Tommassoni)
IL TRIBUNALE CONDANNA IL DIRIGENTE PER
MANCATA MANUTENZIONE
Il Preside è responsabile di chiunque sia
in servizio.
Il dirigente scolastico assume, sia al
formalmente che di di fatto, una posizione di garanzia nei confronti di tutti
gli utenti della scuola, ivi compresi coloro che vi svolgono l'attività
lavorativa alle dipendenze della istituzione scolastica, o,eventualmente, alle
dipendenze di altri. Ciò implica che il dirigente deve adottare ogni misura necessaria ad evitare
che si verifichino infortuni di qualsiasi sorta nella scuola.
Sulla base di queste considerazioni, il
Tribunale di Milano, nella persona del di giudice unico (sentenza n. 11846/02)
ha affermato la responsabilità penale di una direttrice didattica (in relazione
all'infortunio subito da un operatore dei servizi ausiliari) e, concesse le
attenuanti generiche (da considerarsi equivalenti alle aggravanti contestate),
l'ha condannata alla pena di giorni trenta di reclusione, oltre al pagamento
delle spese processuali.
La pena detentiva è stata sostituita con
la multa di 1.140 Euro.
Il giudice ha invece assolto con formula
piena (per non aver commesso il fatto contestatogli) il direttore del settore
manutenzione della direzione centrale tecnica del Comune di Milano.
La sentenza, in relazione alle
motivazioni e alle affermazioni circa gli obblighi particolari incombenti sul
dirigente scolastico, è stata impugnata dall'Avvocatura dello Stato, che aveva
curato, già nella fase di primo grado di giudizio, la difesa della dirigente
scolastica.
Un dipendente comunale in servizio presso
una scuola materna statale di Milano mentre stava svolgendo generiche mansioni
di pulizia venne incaricato (il 14.12.1999) da alcune maestre di portare
all’interno dei locali scolastici un vaso custodito all'esterno dell'edificio,
per collocarvi l'albero di Natale. Per raggiungere il luogo in cui il vaso era
depositato, era necessario uscire dalla porta della cucina e percorrere un
corridoio esterno che costeggiava il muro perimetrale della scuola, separato
dal giardino da una ringhiera alta circa un metro e mezzo, accessibile tramite
un cancello posto in corrispondenza della porta della cucina. Sul pavimento del
corridoio erano inserite alcune grate, necessarie per l'aerazione dei locali
sotterranei, nei quali era sistemata la centrale termica. Una delle grate era
in stato di degrado, tanto che il dipendente ausiliario, passandovi sopra con
il vaso, precipitò per alcuni metri nei locali sottostanti, riportando lesioni
varie, guarite dopo circa sei mesi e mezzo. I testimoni sentiti dal giudice
durante il dibattito processuale, confermarono tutti lo stato di grave degrado
dei sostegni della grata. Il giudice ha considerato provati i fatti e, di
conseguenza, provato che le lesioni riportate dal dipendente nelle descritte
circostanze di luogo e di tempo fossero ricollegabili casualmente allo stato di
degrado in cui versava la grata. Tale situazione di pericolo, secondo il
giudice, era perfettamente conosciuta dalla dirigente della scuola, che,
infatti, aveva chiesto più volte al settore manutenzione del Comune, per il
tramite del Consiglio di zona
(all'epoca intermediario delle richieste
di tal genere), l'intervento urgente di un addetto per la sistemazione,
segnalando la pericolosità della situazione anche per i bambini. Tale
segnalazione era pervenuta al settore manutenzione del Comune: la ditta che
aveva in appalto la manutenzione dello stabile fece fare un sopralluogo a un
suo incaricato, che accertava lo stato di pericolo e constatava che l'area dove
era sita la grata pericolante era stata circondata da bidoni di spazzatura e delimitata
da un nastro bianco e rosso.
Non poteva essere invocata a difesa della
dirigente la disposizione di cui all'articolo 4, comma 12
Del D.Lvo 626/94 “Gli obblighi relativi agli interventi
strutturali e di manutenzione necessari
per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli
edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni e a pubblici uffici, ivi
comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme e convenzioni, alla loro
fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente
decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte
dei dirigenti e dei funzionari preposti agli uffici interessati, con la
richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che
ne ha l'obbligo giuridico».
La segnalazione della situazione di
pericolo e dell'urgenza dell'intervento manutentivo non esclude e non esime il
dirigente (per la sua qualità di datore di lavoro equiparato) dal porre in
essere le opportune cautele. Nel caso specifico, la dirigente non solo aveva
segnalato lo stato della grata e richiesto l'intervento manutentivo urgente, ma
aveva predisposto le misure di sicurezza immediate, isolando il punto con i
bidoni e delimitando la zona pericolosa con nastro bianco e rosso (le comuni
misure che vengono adottate nelle strade in caso di situazioni di pericolo per
richiamare l'attenzione dei passanti e sollecitarne la dovuta cautela). Agli
alunni veniva interdetto, grazie all'opera dei bidelli, di avvicinarsi,
nonostante che, in sede di sopralluogo tecnico (da parte della ditta addetta
alla manutenzione degli edifici scolastici), non fosse stata ravvisata una
situazione di emergenza, che postulasse un intervento immediato.
Il giudice ha ritenuto che «l'accertata
recinzione della grata con alcuni contenitori della spazzatura e con nastro
bianco e rosso non rappresentasse una misura idonea, in quanto misura di
facile rimozione». La dirigente avrebbe dovuto adottare misure inamovibili, che
impedissero in ogni caso e a chiunque l'accesso alla zona pericolosa,
apponendo lucchetti sia alla porta della cucina che al cancello della
recinzione, ovvero sbarramenti da fissare con catene alla ringhiera esistente.